Da venerdì 19 giugno 2026 i consumatori italiani sono più tutelati dalle chiamate moleste dei call center per contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Entra infatti pienamente in vigore la stretta contenuta nella Legge 49/2026, di conversione del Decreto Bollette (D.L. 21/2026), che modifica l’articolo 51 del Codice del Consumo.
Cosa cambia concretamente
La nuova disciplina introduce un divieto generale di sollecitazioni commerciali (telefonate o messaggi SMS) finalizzate a proporre o concludere contratti di luce e gas, salvo consenso esplicito e preventivo del consumatore (sistema “opt-in”).
In pratica:
- I call center non possono più chiamare per proporti un nuovo contratto o un cambio fornitore se non hai dato prima il tuo consenso chiaro.
- È possibile essere contattati solo se hai espressamente richiesto di essere richiamato (ad esempio compilando un form sul sito del fornitore) o se sei già cliente e hai autorizzato le comunicazioni commerciali.
- I contratti stipulati in violazione di queste regole sono nulli a tutti gli effetti. Non producono alcun obbligo per il consumatore.
Inoltre, gli operatori devono utilizzare numeri identificativi univoci (prefissi dedicati) per rendere riconoscibili le chiamate legittime.
Perché questa norma
Il settore energetico è da anni tra i più colpiti dal telemarketing aggressivo: migliaia di consumatori hanno sottoscritto contratti al telefono sotto pressione, spesso con promesse fuorvianti su prezzi e condizioni, per poi ritrovarsi con bollette più care. La norma mira a rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e a garantire una scelta più consapevole.
Cosa non è cambiato (per ora)
Durante l’iter parlamentare si era discusso di estendere il divieto anche a telefonia, internet e altri settori, ma questa parte è stata stralciata nel passaggio alla Camera, anche su indicazione del Quirinale per motivi di correttezza tecnica. Pertanto, al momento, le chiamate per offerte di telefonia fissa/mobile e fibra continuano a essere possibili (salvo il Registro Pubblico delle Opposizioni).
Cosa fare se ricevi una chiamata irregolare
- Non fornire dati né firmare nulla durante la chiamata.
- Se hai già sottoscritto un contratto dopo il 19 giugno senza aver dato consenso preventivo, puoi dichiararlo nullo e contestarlo al fornitore (meglio per iscritto, raccomandata A/R o PEC).
- Segnala l’abuso ad AGCOM, all’Antitrust o alle associazioni dei consumatori (Codacons, Adiconsum, Altroconsumo, ecc.).
Un passo avanti, ma non basta
La norma rappresenta un’importante vittoria per i consumatori, ma la sua efficacia dipenderà dai controlli e dalle sanzioni. Molti operatori del settore energetico dovranno rivedere i propri modelli di vendita e puntare di più su canali digitali volontari e trasparenti.
Nel frattempo, il consiglio resta sempre lo stesso: non firmare nulla al telefono e confrontare sempre le offerte sul Portale Offerte dell’ARERA o su comparatori indipendenti.
