{"id":98,"date":"2018-02-05T12:11:28","date_gmt":"2018-02-05T11:11:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ilcallcenter.eu\/?p=98"},"modified":"2018-02-05T12:11:28","modified_gmt":"2018-02-05T11:11:28","slug":"regolamento-registro-delle-opposizioni","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/regolamento-registro-delle-opposizioni\/","title":{"rendered":"Nuovo regolamento per il registro delle opposizioni"},"content":{"rendered":"<h2>Nuovo regolamento per il registro delle opposizioni<\/h2>\n<h3>Entrata in vigore : 04.02.2018<\/h3>\n<pre> La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno\r\napprovato; \r\n \r\n                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \r\n \r\n \r\n                              Promulga \r\n \r\nla seguente legge: \r\n \r\n                               Art. 1 \r\n \r\n  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di  cui\r\nall'articolo  4  del  codice  in  materia  di  protezione  dei   dati\r\npersonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e\r\nall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della\r\nRepubblica 7 settembre 2010, n. 178. \r\n  2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche\r\ncontemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse  e  mobili,\r\nloro intestate, anche per via telematica o  telefonica,  al  registro\r\npubblico  delle  opposizioni  istituito  ai   sensi   del   comma   1\r\ndell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente\r\ndella Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che  vogliano\r\nopporsi  al  trattamento  delle   proprie   numerazioni   telefoniche\r\neffettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini  di\r\ninvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per  il\r\ncompimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. \r\n  3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite  anche  le\r\nnumerazioni fisse non pubblicate negli elenchi  di  abbonati  di  cui\r\nall'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli  operatori  sono\r\ntenuti a fornire al gestore del registro con la  stessa  periodicita'\r\ndi aggiornamento prevista per la base di dati unica. \r\n  4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2,  le  cui\r\nnumerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati  di  cui\r\nall'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare,  anche\r\nper periodi di tempo definiti, la propria opposizione  nei  confronti\r\ndi uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),\r\ndel  medesimo  regolamento,  in  qualunque  momento,  anche  per  via\r\ntelematica o telefonica. \r\n  5. Con l'iscrizione al registro di cui  al  comma  2  si  intendono\r\nrevocati tutti i consensi  precedentemente  espressi,  con  qualsiasi\r\nforma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il  trattamento\r\ndelle proprie  numerazioni  telefoniche  fisse  o  mobili  effettuato\r\nmediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicita'\r\no di vendita ovvero per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di\r\ncomunicazione commerciale ed e' altresi' precluso,  per  le  medesime\r\nfinalita', l'uso delle numerazioni telefoniche  cedute  a  terzi  dal\r\ntitolare del trattamento  sulla  base  dei  consensi  precedentemente\r\nrilasciati. Sono fatti  salvi  i  consensi  prestati  nell'ambito  di\r\nspecifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu'\r\ndi trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni  o  servizi,\r\nper i quali e' comunque assicurata, con  procedure  semplificate,  la\r\nfacolta' di revoca. \r\n  6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato\r\ndall'interessato, ai titolari  da  questo  indicati,  successivamente\r\nall'iscrizione nel registro di cui al comma 2. \r\n  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente\r\nlegge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione  a\r\nterzi, il trasferimento e  la  diffusione  di  dati  personali  degli\r\ninteressati iscritti al registro di cui al  comma  2,  da  parte  del\r\ntitolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero\r\nper  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di   comunicazione\r\ncommerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o  ai  servizi\r\nofferti dal titolare del trattamento. \r\n  8. In caso di cessione a terzi di dati  relativi  alle  numerazioni\r\ntelefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare  agli\r\ninteressati gli estremi identificativi del soggetto a cui i  medesimi\r\ndati sono trasferiti. \r\n  9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167  del  codice  di\r\ncui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione  di\r\nuno  dei  divieti  di  cui  al  comma  7,  si  applica  la   sanzione\r\namministrativa di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,  del  medesimo\r\ncodice.  In  caso  di  reiterazione  delle  suddette  violazioni,  su\r\nsegnalazione del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  le\r\nautorita' competenti possono  altresi'  disporre  la  sospensione  o,\r\nnelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio\r\ndell'attivita'. \r\n  10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di  cui  al\r\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in  caso  di\r\nviolazione del diritto di  opposizione  nelle  forme  previste  dalla\r\npresente  legge,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui\r\nall'articolo 162, comma  2-quater,  del  codice  di  cui  al  decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione  delle  suddette\r\nviolazioni, su segnalazione del Garante per la  protezione  dei  dati\r\npersonali, le  autorita'  competenti  possono  altresi'  disporre  la\r\nsospensione   o,   nelle    ipotesi    piu'    gravi,    la    revoca\r\ndell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. \r\n  11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'  responsabile\r\nin solido delle violazioni delle disposizioni  della  presente  legge\r\nanche nel caso di affidamento a terzi di attivita' di call center per\r\nl'effettuazione delle chiamate telefoniche. \r\n  12.  Gli  operatori  che  utilizzano  i  sistemi   di   pubblicita'\r\ntelefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato\r\no comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare\r\nmensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di  ogni  campagna\r\npromozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di  provvedere\r\nall'aggiornamento delle proprie liste. \r\n  13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la consultazione\r\nperiodica del registro da parte degli operatori di cui al  comma  12,\r\nil  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  gestore   del\r\nregistro, se diverso dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  gli\r\noperatori   e   le    associazioni    di    categoria    maggiormente\r\nrappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi  dalla\r\ndata di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali\r\nper l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste\r\ndall'articolo 6, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del\r\nPresidente  della  Repubblica  n.  178  del  2010,  conformandosi  ai\r\nseguenti criteri: \r\n    a) promuovere l'adozione da parte  del  gestore  del  registro  e\r\ndegli operatori di  forme  tecniche,  anche  mediante  l'utilizzo  di\r\ntecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle  tariffe\r\ndi consultazione preliminare del registro; \r\n    b) prevedere modelli  tariffari  agevolati  anche  con  forme  di\r\nabbonamento temporale  per  gli  operatori  a  cui  non  siano  state\r\ncomminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui  all'articolo\r\n162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n.  196\r\ndel 2003; \r\n    c)  prevedere  comunque,  nella  determinazione  delle   tariffe,\r\nl'integrale copertura dei costi di tenuta del registro. \r\n  14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la  ricerca\r\nautomatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati  di\r\ncui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di\r\ntale  divieto,  si  applica  la  sanzione   amministrativa   di   cui\r\nall'articolo  162,  comma  2-bis,  del  codice  di  cui  al   decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003. \r\n  15. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  emanare  su\r\nproposta  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai   sensi\r\ndell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro\r\nnovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,\r\nsono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari\r\nvigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione  e  funzionamento\r\ndel registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta  l'abrogazione\r\ndi eventuali disposizioni regolamentari incompatibili  con  le  norme\r\ndella presente legge. \r\n\r\nRiferimenti e commenti : http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2018\/02\/03\/18G00021\/SG\r\n\r\n<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuovo regolamento per il registro delle opposizioni Entrata in vigore : 04.02.2018 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[12,11,13],"class_list":["post-98","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","tag-legge-5-2018","tag-registro-opposizioni","tag-regole-call-center"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":99,"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98\/revisions\/99"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.ilcallcenter.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}